COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Servizi di coordinamento della sicurezza nei cantieri secondo D.Lgs 81/2008.

Il Coordinatore della Sicurezza (CS)  è una figura professionale qualificata che si occupa della sicurezza nei cantieri. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, il committente deve, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designare il coordinatore per la progettazione (CSP), e prima dell’affidamento dei lavori, designare il coordinatore per l’esecuzione (CSE).

Il D.Lgs. 81/08 è il riferimento normativo che norma l’esistenza ed il lavoro del Coordinatore della Sicurezza (CS).  Il CS gestisce, programma e monitora la sicurezza sul lavoro assicurando il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori. Il CS è coinvolto:

  • in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP);
  • in fase di esecuzione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione (CSE).

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti sia da un unico professionista che da due professionisti diversi.

Quando è obbligatoria la nomina del CSP e del CSE?

(Art. 90 del dlgs 81/2008)

  • quando all’interno del cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici (più di una impresa), anche non contemporanea;
  • quando i lavori inizialmente affidati ad un’unica impresa, vengono poi affidati, per mutate esigenze di cantiere, a più imprese.

Quali sono le attività del Coordinatore per la Progettazione (CSP)?

(Art. 91 del dlgs 81/2008)

  • redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), cioè il documento che definisce la sicurezza in cantiere ( ruoli, luoghi, apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.)
  • predisporre un fascicolo con informazioni sui rischi per i lavori successivi alla realizzazione dell’opera (FASCICOLO DELL’OPERA).

Quali sono le attività del Coordinatore per l’Esecuzione (CSE)?

(Art. 92 del dlgs 81/2008)

  • studia, verifica ed eventualmente aggiorna il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) predisposto in fase di Progettazione, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), redatto dalle imprese, e la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il POS verrà considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone con esso la coerenza;
  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’eventuale aggiornamento dei POS, in relazione all’eventuale aggiornamento del PSC ed del Fascicolo;
  • organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione tra le imprese, e verifica l’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza di più imprese;
  • segnala al Committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze delle imprese (alla legge e al PSC) e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento o la sospensione del contratto;
  • comunica l’inadempienza all’ATS e alla direzione territoriale del lavoro nei casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento;
  • sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed immediato direttamente riscontrato.

Quali sono i requisiti professionali del Coordinatore per la Progettazione (CSP)  e del Coordinatore per l’Esecuzione (CSE)?

(Art. 98 del dlgs 81/2008)

  • Laurea o Diploma in specifiche materie tecnico scientifiche;
  • possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore;
  • periodico aggiornamento formativo professionale di 40 ore a cadenza quinquennale.